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Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

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Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

20 Ottobre 2021 wp_7492639 Comments Off
Area Geografica: ITALIA.
Scadenza: BANDO APERTO | Fino ad esaurimento fondi
Beneficiari: essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
Settore: Agricoltura 
 

PRATICA DIFFICILE
Pratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bando

Cos’è

L’articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) ha istituito nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una
dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a favorire gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese
agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’ articolo 32
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in
beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B
annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato
dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 20.

A chi si rivolge

Il Fondo si rivolge alle imprese agricole attive nel settore della
produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e
della commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese devono:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro
    delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di
    commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere
    in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
    concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà,
    così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente,
    non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
    quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:

  • nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di
    cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8
    giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati,
    con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
    irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
    dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che
    costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
    partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della
    normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
    forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo
perduto, nella misura del 30 (trenta) percento delle spese ammissibili,
ovvero del 40 (quaranta) percento nel caso di spese riferite
all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi
negli allegati A o B della legge n. 232/2016.

Le agevolazioni sono riconosciute nel limite di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A
    della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30
    luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n.
    232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della
    domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del
    termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività
    d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno
    relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato,
    utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate
    sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e
    caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali
    che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario
    preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo
    produttivo dell’impresa;
  • essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati
    all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena
    tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso
    alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di
    agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata
    all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di
    concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo
    titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del
    saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione
    dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è
    ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei
    suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o
    inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al
    Ministero, alla loro sostituzione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative a beni usati;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA.

L’IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente ed
effettivamente sostenuta dall’impresa beneficiaria e dalla stessa non
recuperabile.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di
cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo
inferiore a euro 5.000,00.

Come funziona

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello del decreto legislativo n.123/1998.

I termini di presentazione delle domande di agevolazione e gli
ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’intervento
agevolativo, saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Normativa

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